| Con "protezione civile"
si intendono tutte le strutture e le attività
messe in campo dallo Stato per tutelare l'integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri
eventi calamitosi.
Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia
ha organizzato la protezione civile
come "Servizio nazionale", coordinato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto,
come dice il primo articolo della legge, dalle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli
enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale. Al
coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione
delle attività di protezione civile, provvede
il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso
il Dipartimento della Protezione civile. |